Art. 37. Integrazione dell'art. 19 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 17 1. All'articolo 19 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 17, e' aggiunto il seguente comma: "2. I pagamenti su detto conto potranno essere effettuati anche mediante note di addebito alla banca per il conseguente versamento sul conto dei creditori".