Art. 37.
           Integrazione dell'art. 19 della legge regionale
                        27 agosto 1992, n. 17
 
   1. All'articolo 19 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 17, e'
aggiunto il seguente comma:
   "2.  I  pagamenti  su detto conto potranno essere effettuati anche
mediante note di addebito alla banca per  il  conseguente  versamento
sul conto dei creditori".