Art. 4. Interventi su produzioni agricole inquinate 1. Al fine di ridurre i danni derivanti dall'inquinamento industriale non ancora eliminato recati alle produzioni agricole che per tali cause non possono essere destinate al consumo umano diretto, l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad indennizzare in via straordinaria i produttori ai quali le autorita' sanitarie impongano misure ostative della vendita. 2. L'indennizzo e' limitato alle produzioni dei comuni di Carbonia, Portoscuso e San Giovanni Suergiu, ottenute negli anni 1992 e 1993 e conferite agli organismi cooperativi di trasformazione incaricati di eliminare tali prodotti anomali nelle forme ritenute piu' idonee a salvaguardia delle esigenze ambientali e sanitarie. 3. L'indennizzo e' liquidato agli organismi cooperativi detentori dei prodotti inquinati in misura pari al prezzo medio di realizzo di prodotti aventi caratteristiche analoghe, aumentato degli oneri connessi alle operazioni di ritiro, lavorazione e stoccaggio, che vengono valutati forfettariamente nella misura del 3 per cento. 4. L'onere per l'attuazione del presente articolo e' valutato in L. 3.500.000.000 e fara' carico alle disponibilita' esistenti sul Fondo di solidarieta' regionale in agricoltura (cap. 06120).