Art. 4.
             Interventi su produzioni agricole inquinate
 
   1.   Al  fine  di  ridurre  i  danni  derivanti  dall'inquinamento
industriale non ancora eliminato recati alle produzioni agricole  che
per tali cause non possono essere destinate al consumo umano diretto,
l'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  ad indennizzare in via
straordinaria i produttori ai quali le autorita' sanitarie  impongano
misure ostative della vendita.
   2.   L'indennizzo  e'  limitato  alle  produzioni  dei  comuni  di
Carbonia, Portoscuso e San Giovanni Suergiu, ottenute negli anni 1992
e 1993 e  conferite  agli  organismi  cooperativi  di  trasformazione
incaricati  di  eliminare  tali prodotti anomali nelle forme ritenute
piu' idonee a salvaguardia delle esigenze ambientali e sanitarie.
   3. L'indennizzo e' liquidato agli organismi cooperativi  detentori
dei  prodotti inquinati in misura pari al prezzo medio di realizzo di
prodotti  aventi  caratteristiche  analoghe,  aumentato  degli  oneri
connessi  alle  operazioni  di  ritiro, lavorazione e stoccaggio, che
vengono valutati forfettariamente nella misura del 3 per cento.
   4. L'onere per l'attuazione del presente articolo e'  valutato  in
L.  3.500.000.000  e  fara'  carico alle disponibilita' esistenti sul
Fondo di solidarieta' regionale in agricoltura (cap. 06120).