Art. 42.
     Contributi alle aziende agricole danneggiate dall'alluvione
                  del periodo ottobre-novembre 1993
 
   1. Per la  concessione  delle  provvidenze  previste  dalla  legge
regionale  10  giugno  1974,  n.  12  e  successive  modificazioni ed
integrazioni a favore delle imprese agricole che abbiano subito danni
alle produzioni od alle
strutture  aziendali  in  conseguenza  delle  alluvioni  del  periodo
ottobre-novembre  1993  e' autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 a
fare carico sulle disponibilita' del Fondo di solidarieta'  regionale
in  agricoltura  di  cui  alla  legge regionale 10 giugno 1974, n. 12
(cap. 06120).
   2. L'istruttoria, il collaudo e l'erogazione degli aiuti  previsti
dal  presente  articolo e' attribuita all'Ufficio speciale, istituito
presso l'Assessorato dell'agricoltura e  riforma  agro-pastorale,  a'
termini dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n, 29.