Art. 42. Contributi alle aziende agricole danneggiate dall'alluvione del periodo ottobre-novembre 1993 1. Per la concessione delle provvidenze previste dalla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni a favore delle imprese agricole che abbiano subito danni alle produzioni od alle strutture aziendali in conseguenza delle alluvioni del periodo ottobre-novembre 1993 e' autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 a fare carico sulle disponibilita' del Fondo di solidarieta' regionale in agricoltura di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 (cap. 06120). 2. L'istruttoria, il collaudo e l'erogazione degli aiuti previsti dal presente articolo e' attribuita all'Ufficio speciale, istituito presso l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, a' termini dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n, 29.