Art. 5. Provvidenze per le cantine sociali 1. Al fine di completare l'intervento di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39, a favore delle cantine sociali cooperative danneggiate dalle avversita, atmosferiche del 1991, e' autorizzata la spesa di L. 500.000.000 che fara' carico alle disponibilita' del Fondo di solidarieta' regionale in agricoltura (cap. 06120).