Art. 5.
                 Provvidenze per le cantine sociali
 
   1. Al fine di completare l'intervento di cui all'articolo 5, comma
3, della legge regionale 24 dicembre 1991,  n.  39,  a  favore  delle
cantine sociali cooperative danneggiate dalle avversita, atmosferiche
del  1991, e' autorizzata la spesa di L. 500.000.000 che fara' carico
alle  disponibilita'  del  Fondo   di   solidarieta'   regionale   in
agricoltura (cap. 06120).