Art. 6.
                      Riduzione dei costi ESAF
             per l'erogazione dell'acqua per uso irriguo
 
   1.   In   conseguenza   dell'economia  dello  stanziamento  di  L.
160.000.000 verificatasi al 31 dicembre 1992, al fine dell'attuazione
dell'intervento previsto dall'articolo 12  della  legge  regionale  5
novembre  1992,  n.  20, in favore dei comuni che hanno erogato acqua
per  uso  potabile,  utilizzata  per   l'eccezionale   siccita'   per
irrigazione  di  soccorso  delle  aziende agricole, e' riautorizzata,
nell'anno 1994, per pari importo, la relativa spesa (cap. 06341).