Art. 6. Riduzione dei costi ESAF per l'erogazione dell'acqua per uso irriguo 1. In conseguenza dell'economia dello stanziamento di L. 160.000.000 verificatasi al 31 dicembre 1992, al fine dell'attuazione dell'intervento previsto dall'articolo 12 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 20, in favore dei comuni che hanno erogato acqua per uso potabile, utilizzata per l'eccezionale siccita' per irrigazione di soccorso delle aziende agricole, e' riautorizzata, nell'anno 1994, per pari importo, la relativa spesa (cap. 06341).