Art. 2. All'art. 9 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48, e' aggiunto il seguente sesto comma: "6. Il consigliere sospeso a norma della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni ha facolta', durante il periodo di sospensione, di continuare volontariamente il versamento della contribuzione per l'assegno vitalizio, nella misura di cui al precedente art. 2, lettera a)".