Art. 2.
 
   All'art. 9 della  legge  regionale  13  giugno  1983,  n.  48,  e'
aggiunto il seguente sesto comma:
   "6.  Il  consigliere sospeso a norma della legge 19 marzo 1990, n.
55 e successive modificazioni ed integrazioni ha facolta', durante il
periodo di sospensione, di continuare volontariamente  il  versamento
della  contribuzione  per l'assegno vitalizio, nella misura di cui al
precedente art. 2, lettera a)".