Art. 3.
 
   1. All'art. 3 della legge regionale  13  giugno  1983,  n.  48  il
secondo comma e' cosi' modificato:
    al  primo  periodo,  dopo  le  parole  "Consiglio regionale" sono
aggiunte le parole "al  netto  delle  ritenute  per  fine  mandato  e
fiscali".
   2.  La  disposizione  di  cui al comma precedente ha effetto dal 1
luglio 1993.
   La presente legge e' pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 29 marzo 1994
 
                                CHITI
 
   La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 22
febbraio 1994 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo  il  24
marzo 1994.