Art. 3. 1. All'art. 3 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 il secondo comma e' cosi' modificato: al primo periodo, dopo le parole "Consiglio regionale" sono aggiunte le parole "al netto delle ritenute per fine mandato e fiscali". 2. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 1 luglio 1993. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 29 marzo 1994 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 22 febbraio 1994 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 24 marzo 1994.