Art. 10.
                     Costituzione delle aziende
 
   1. Le aziende di cui agli articoli  4  e  5  sono  costituite  con
separati  decreti  del  presidente  della  giunta  regionale,  previa
deliberazione della giunta stessa, entro e non  oltre  il  30  aprile
1994.
   2.  Con  i  medesimi  decreti il presidente della giunta nomina il
direttore generale di ciascuna azienda, previa intesa con il  rettore
dell'universita' nel caso delle aziende ospedaliere di cui al comma 1
dell'art. 5, e provvede altresi':
     a)  al  trasferimento  dei beni mobili ed immobili, ivi compresi
quelli da reddito ai sensi dell'art. 5  del  decreto  legislativo  di
riordino;
     b)  all'assegnazione provvisoria della quota del fondo sanitario
regionale   ai   fini   della   adozione,   entro    trenta    giorni
dall'insediamento, del bilancio di previsione.