Art. 10. Costituzione delle aziende 1. Le aziende di cui agli articoli 4 e 5 sono costituite con separati decreti del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, entro e non oltre il 30 aprile 1994. 2. Con i medesimi decreti il presidente della giunta nomina il direttore generale di ciascuna azienda, previa intesa con il rettore dell'universita' nel caso delle aziende ospedaliere di cui al comma 1 dell'art. 5, e provvede altresi': a) al trasferimento dei beni mobili ed immobili, ivi compresi quelli da reddito ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo di riordino; b) all'assegnazione provvisoria della quota del fondo sanitario regionale ai fini della adozione, entro trenta giorni dall'insediamento, del bilancio di previsione.