Art. 12.
                        Controllo di gestione
 
   1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati alla  lettera  h)
del  comma  1  dell'art.  2  della  presente  legge,  nonche'  per la
valutazione comparativa  dei  costi  e  della  qualita'  dei  servizi
sanitari, la Regione si avvale di un'apposita struttura organizzativa
dotata di autonomia tecnica e amministrativa.
   2.  Con  la  legge  regionale  concernente  la gestione economico-
finanziaria e patrimoniale delle aziende-unita' sanitarie  locali  ed
ospedaliere di cui all'art. 21 sono disciplinate la natura giuridica,
l'organizzazione  ed il funzionamento della struttura di cui al comma
1.