Art. 12. Controllo di gestione 1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati alla lettera h) del comma 1 dell'art. 2 della presente legge, nonche' per la valutazione comparativa dei costi e della qualita' dei servizi sanitari, la Regione si avvale di un'apposita struttura organizzativa dotata di autonomia tecnica e amministrativa. 2. Con la legge regionale concernente la gestione economico- finanziaria e patrimoniale delle aziende-unita' sanitarie locali ed ospedaliere di cui all'art. 21 sono disciplinate la natura giuridica, l'organizzazione ed il funzionamento della struttura di cui al comma 1.