Art. 13. Assemblea permanente della Regione e delle autonomie locali 1. Per garantire un efficace sistema di relazioni istituzionali che consenta ai comuni, alle province ed alle comunita' montane di cooperare tra loro e con la Regione al processo di riordino e di qualificazione del servizio sanitario in Emilia-Romagna, favorendo altresi' la partecipazione consapevole delle comunita' locali, e' istituita l'assemblea permanente della Regione e delle autonomie locali. 2. L'assemblea e' composta dai presidenti delle province o loro delegati, dai presidenti delle comunita' montane o loro delegati e dai sindaci o loro delegati ed e' presieduta dall'assessore regionale competente in materia di sanita' e servizi sociali. 3. L'assemblea, convocata dall'assessore regionale competente in materia di sanita' e servizi sociali, si riunisce una volta all'anno per esaminare l'andamento generale del servizio sanitario regionale e per verificare i risultati conseguiti nell'anno precedente. A tali riunioni partecipano l'assessore regionale competente in materia di Bilancio e l'assessore regionale competente in materia di Affari istituzionali. L'assemblea, limitatamente ai presidenti delle prov- ince o loro delegati, ai presidenti delle comunita' montane o loro delegati ed ai sindaci che compongono le rappresentanze delle conferenze dei sindaci di cui al comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino, svolge altresi' attivita' consultiva e concorre alla definizione di proposte e linee di indirizzo riferite: a) ai principali provvedimenti legislativi ed amministrativi regionali concernenti l'ordinamento delle unita' sanitarie locali; b) ai principali atti concernenti la programmazione sanitaria regionale; c) ai criteri generali relativi alla distribuzione ed all'allocazione delle risorse finanziarie; d) ai programmi generali concernenti l'integrazione delle attivita' socio-assistenziali con quelle sanitarie e le relative implicazioni finanziarie.