Art. 14.
                 Consulta provinciale per la sanita'
 
   1.  In  ogni  provincia,  esclusa  la  provincia  di  Bologna,  e'
costituito  un  organismo  denominato  consulta  provinciale  per  la
sanita'.
   2.  La consulta di cui al comma 1 e' composta dal presidente della
provincia o suo delegato che la presiede, dagli assessori provinciali
alla sanita', ai  servizi  sociali  e  alla  Tutela  ambientale,  dai
sindaci   o  loro  delegati  dei  comuni  ricompresi  nel  territorio
provinciale e dai presidenti delle comunita' montane  ricomprese  nel
territorio  stesso  o  loro  delegati.  Alle  riunioni della consulta
provinciale per la sanita' partecipano  i  direttori  generali  delle
aziende-unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere esistenti
nel  territorio  provinciale  ed  il  rappresentante dell'universita'
nelle province in cui esiste l'azienda ospedaliera costituita a norma
del comma 1 dell'art. 5. La consulta provinciale per  la  sanita'  ha
sede  presso l'amministrazione provinciale e svolge in particolare le
seguenti funzioni:
     a) promuove e coordina la definizione di intese per l'attuazione
degli obiettivi del piano sanitario regionale;
     b) esprime parere in merito alla  individuazione  dei  distretti
secondo quanto previsto all'art. 9;
     c)  formula  proposte  e  indirizzi  per  la  integrazione delle
funzioni sanitarie e socio-assistenziali gestite dalle aziende-unita'
sanitarie locali per conto degli enti locali;
     d)  formula proposte e indirizzi sulle modalita' di integrazione
delle funzioni sanitarie con le funzioni di prevenzione  e  controllo
ambientale;
     e) esprime pareri ed avanza proposte alla giunta regionale sulla
assegnazione  delle  risorse  alle aziende-unita' sanitarie locali ed
alle aziende ospedaliere.
   3. Le consulte provinciali  per  la  sanita'  sono  insediate  per
iniziativa dei Residenti di ciascuna provincia e si riuniscono almeno
una volta all'anno.