Art. 14. Consulta provinciale per la sanita' 1. In ogni provincia, esclusa la provincia di Bologna, e' costituito un organismo denominato consulta provinciale per la sanita'. 2. La consulta di cui al comma 1 e' composta dal presidente della provincia o suo delegato che la presiede, dagli assessori provinciali alla sanita', ai servizi sociali e alla Tutela ambientale, dai sindaci o loro delegati dei comuni ricompresi nel territorio provinciale e dai presidenti delle comunita' montane ricomprese nel territorio stesso o loro delegati. Alle riunioni della consulta provinciale per la sanita' partecipano i direttori generali delle aziende-unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere esistenti nel territorio provinciale ed il rappresentante dell'universita' nelle province in cui esiste l'azienda ospedaliera costituita a norma del comma 1 dell'art. 5. La consulta provinciale per la sanita' ha sede presso l'amministrazione provinciale e svolge in particolare le seguenti funzioni: a) promuove e coordina la definizione di intese per l'attuazione degli obiettivi del piano sanitario regionale; b) esprime parere in merito alla individuazione dei distretti secondo quanto previsto all'art. 9; c) formula proposte e indirizzi per la integrazione delle funzioni sanitarie e socio-assistenziali gestite dalle aziende-unita' sanitarie locali per conto degli enti locali; d) formula proposte e indirizzi sulle modalita' di integrazione delle funzioni sanitarie con le funzioni di prevenzione e controllo ambientale; e) esprime pareri ed avanza proposte alla giunta regionale sulla assegnazione delle risorse alle aziende-unita' sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere. 3. Le consulte provinciali per la sanita' sono insediate per iniziativa dei Residenti di ciascuna provincia e si riuniscono almeno una volta all'anno.