Art. 18. Ambito territoriale della provincia di Bologna 1. Gli ambiti territoriali delle unita' sanitarie locali-aziende della provincia di Bologna sono determinati con il provvedimento regionale di definizione dell'Area metropolitana a norma della legge 8 giugno 1990, n. 142, modificata dalla legge 2 novembre 1993, n. 436. 2. Fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 1 e' disposto l'accorpamento delle unita' sanitarie locali nei seguenti ambiti territoriali: a) ambito territoriale delle unita' sanitarie locali n. 20, 21 e 22; b) ambito territoriale delle unita' sanitarie locali n. 24, 25 e 26, comprendente anche i comuni di Pieve di Cento e Castello d'Argile; c) ambito territoriale delle unita' sanitarie locali n. 27, 28 e 29. 3. E' confermato l'ambito territoriale dell'unita' sanitaria lo- cale n. 23. 4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale puo' disporre, sentita la commissione consiliare competente, e su proposta della provincia di Bologna, lo spostamento di singoli comuni da un ambito territoriale all'altro tra quelli indicati al comma 2. 5. Fino alla costituzione degli organi della citta' metropolitana ai sensi della legge n. 142/1990, modificata dalla legge n. 436/1993, e' istituita la conferenza sanitaria della provincia di Bologna. 6. La conferenza e' composta: a) dal presidente della provincia di Bologna o suo delegato; b) dal sindaco del comune di Bologna o suo delegato; c) dai sindaci che presiedono, rispettivamente, le conferenze istituite ai sensi del comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino, negli ambiti territoriali definiti provvisoriamente per la provincia di Bologna. Ai lavori della conferenza partecipano i direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere della provincia, il direttore generale dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Rizzoli ed il rappresentante dell'universita' di Bologna. 7. Fino alla attribuzione con legge regionale alla citta' metropolitana delle funzioni amministrative anche nel settore della sanita', la conferenza esercita le seguenti funzioni: a) quelle previste al comma 2 dell'art. 14 della presente legge per le consulte provinciali; b) coordinamento della formazione dei bilanci di previsione e dei piani di investimento delle aziende-unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere della provincia e su di essi rimette parere obbligatorio alla Regione; c) coordinamento, sotto i profili gestionale e finanziario, dell'azione delle unita' sanitarie locali della provincia, con particolare riferimento alla organizzazione uniforme dei sistemi di prenotazione e di accesso alle prestazioni ed ai servizi; d) coordinamento della programmazione, del riordino e della riqualificazione delle strutture e dei servizi sanitari della provincia nell'ambito degli indirizzi del piano sanitario regionale adeguato nei termini e modi di cui all'art. 17, con particolare riferimento alla rideterminazione delle dotazioni funzionali e dei posti letto dei presidi ospedalieri delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. 8. La conferenza sanitaria esercita le proprie funzioni in relazione all'attivita' della conferenza metropolitana istituita su base volontaria tra gli enti dell'area bolognese, tenendo conto delle linee di orientamento definite da tale conferenza metropolitana. 9. All'atto della istituzione della citta' metropolitana, la Regione procede al riordino degli assetti della sanita' della provincia di Bologna, conformemente al provvedimento di cui al comma 1, con l'obiettivo di pervenire alla costituzione di un'unica unita' sanitaria locale per la citta' metropolitana. In ogni caso entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge gli ambiti territoriali provvisoriamente definiti al comma 2, nonche' gli assetti organizzativi da essi derivanti, sono sottoposti a verifica con l'obiettivo di adeguarli, sentita la conferenza sanitaria provinciale, ai mutamenti nel frattempo intervenuti relativamente all'assetto territoriale ed organizzativo degli enti locali della provincia di Bologna, adottando gli eventuali provvedimenti conseguenti.