Art. 18.
           Ambito territoriale della provincia di Bologna
 
   1.  Gli  ambiti territoriali delle unita' sanitarie locali-aziende
della provincia di Bologna  sono  determinati  con  il  provvedimento
regionale  di definizione dell'Area metropolitana a norma della legge
8 giugno 1990, n. 142, modificata dalla legge  2  novembre  1993,  n.
436.
   2.  Fino  all'adozione  del  provvedimento  di  cui  al comma 1 e'
disposto l'accorpamento delle unita' sanitarie  locali  nei  seguenti
ambiti territoriali:
     a) ambito territoriale delle unita' sanitarie locali n. 20, 21 e
22;
     b) ambito territoriale delle unita' sanitarie locali n. 24, 25 e
26,  comprendente  anche  i  comuni  di  Pieve  di  Cento  e Castello
d'Argile;
     c) ambito territoriale delle unita' sanitarie locali n. 27, 28 e
29.
   3. E' confermato l'ambito territoriale dell'unita'  sanitaria  lo-
cale n. 23.
   4.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata in vigore della presente
legge, la giunta regionale  puo'  disporre,  sentita  la  commissione
consiliare  competente,  e su proposta della provincia di Bologna, lo
spostamento di singoli comuni da un ambito territoriale all'altro tra
quelli indicati al comma 2.
   5.  Fino alla costituzione degli organi della citta' metropolitana
ai sensi della legge n. 142/1990, modificata dalla legge n. 436/1993,
e' istituita la conferenza sanitaria della provincia di Bologna.
   6. La conferenza e' composta:
     a) dal presidente della provincia di Bologna o suo delegato;
     b) dal sindaco del comune di Bologna o suo delegato;
     c) dai sindaci che presiedono,  rispettivamente,  le  conferenze
istituite  ai  sensi del comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo
di riordino, negli ambiti territoriali definiti provvisoriamente  per
la  provincia  di  Bologna.  Ai lavori della conferenza partecipano i
direttori generali delle unita'  sanitarie  locali  e  delle  aziende
ospedaliere  della  provincia, il direttore generale dell'Istituto di
ricovero e cura a carattere scientifico Rizzoli ed il  rappresentante
dell'universita' di Bologna.
   7.   Fino  alla  attribuzione  con  legge  regionale  alla  citta'
metropolitana delle funzioni amministrative anche nel  settore  della
sanita', la conferenza esercita le seguenti funzioni:
     a)  quelle previste al comma 2 dell'art. 14 della presente legge
per le consulte provinciali;
     b) coordinamento della formazione dei bilanci  di  previsione  e
dei  piani  di  investimento  delle aziende-unita' sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere della provincia e su di essi rimette parere
obbligatorio alla Regione;
     c) coordinamento, sotto  i  profili  gestionale  e  finanziario,
dell'azione  delle  unita'  sanitarie  locali  della  provincia,  con
particolare riferimento alla organizzazione uniforme dei  sistemi  di
prenotazione e di accesso alle prestazioni ed ai servizi;
     d)  coordinamento  della  programmazione,  del  riordino e della
riqualificazione  delle  strutture  e  dei  servizi  sanitari   della
provincia  nell'ambito  degli indirizzi del piano sanitario regionale
adeguato nei termini e modi  di  cui  all'art.  17,  con  particolare
riferimento  alla  rideterminazione  delle dotazioni funzionali e dei
posti letto dei presidi ospedalieri delle unita' sanitarie  locali  e
delle aziende ospedaliere.
   8.  La  conferenza  sanitaria  esercita  le  proprie  funzioni  in
relazione all'attivita' della conferenza metropolitana  istituita  su
base volontaria tra gli enti dell'area bolognese, tenendo conto delle
linee di orientamento definite da tale conferenza metropolitana.
   9.  All'atto  della  istituzione  della  citta'  metropolitana, la
Regione  procede  al  riordino  degli  assetti  della  sanita'  della
provincia  di Bologna, conformemente al provvedimento di cui al comma
1, con l'obiettivo di pervenire alla costituzione di un'unica  unita'
sanitaria  locale  per  la citta' metropolitana. In ogni caso entro e
non oltre tre anni dall'entrata in vigore della  presente  legge  gli
ambiti territoriali provvisoriamente definiti al comma 2, nonche' gli
assetti  organizzativi  da essi derivanti, sono sottoposti a verifica
con  l'obiettivo  di  adeguarli,  sentita  la  conferenza   sanitaria
provinciale,  ai  mutamenti  nel  frattempo intervenuti relativamente
all'assetto territoriale ed organizzativo  degli  enti  locali  della
provincia   di   Bologna,   adottando   gli  eventuali  provvedimenti
conseguenti.