Art. 24. Abrogazione di norme 1. La legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, e successive modificazioni, e' abrogata. 2. Gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 9 marzo 1990, n. 15 sono abrogati. 3. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 27 sono abrogati. 4. La legge regionale 27 febbraio 1984, n. 7 e' abrogata. 5. Il titolo III e l'art. 45 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2 sono abrogati. 6. La legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1 e' abrogata, salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 4. 7. I titoli IV e V e il comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2 sono abrogati, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 22.