Art. 6. Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente 1. Per l'esercizio delle attivita' di prevenzione e controllo ambientale di cui al decreto-legge n. 496/93 convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61 gia' esercitate dalle unita' sanitarie locali, nonche' per garantire il supporto alle funzioni di prevenzione collettiva proprie del servizio sanitario, viene istituita l'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna, di seguito denominata ARPAER. 2. La legge regionale, da adottarsi nei termini previsti dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le modalita' gestionali dell'ARPAER nonche' le modalita' di coordinamento e integrazione della stessa con i dipartimenti di prevenzione delle aziende-unita' sanitarie locali al fine di conseguire: a) un coordinato ed omogeneo svolgimento delle attivita' connesse: 1) alla prevenzione collettiva ed ai controlli ambientali; 2) all'erogazione di prestazioni di rilievo sia ambientale che sanitario ed in particolare di prestazioni laboratoristiche di supporto tecnico-specialistico per le funzioni proprie della Regione, delle province, dei comuni e delle strutture del servizio sanitario nazionale; 3) a compiti di supporto tecnico per le funzioni di programmazione ed indirizzo della Regione in materia sanitaria ed ambientale; b) la definizione di una struttura organizzativa unitaria per tutto il territorio regionale, articolata per ambiti di attivita' operativi a livello sia regionale sia decentrato in aree territoriali di norma provinciali; c) la partecipazione degli enti locali titolari di funzioni amministrative in materia ambientale e sanitaria all'attivita' di programmazione dell'agenzia. 3. La medesima legge regionale determina inoltre le modalita' ed i criteri per lo scorporo dalle unita' sanitarie locali del personale, delle strutture operative, delle attrezzature e delle relative risorse finanziarie da assegnare all'ARPAER. 4. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 2 ed all'effettiva costituzione dell'ARPAER, le unita' sanitarie locali competenti per territorio assicurano la disponibilita' del personale e delle attrezzature necessarie a garantire l'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni amministrative in materia ambientale, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.