Art. 8. Procedura di finanziamento del servizio sanitario regionale 1. Ogni anno entro trenta giorni dalla ripartizione del fondo sanitario nazionale effettuata ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo di riordino, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede al finanziamento delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sulla base dei principi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo di riordino nonche' dei criteri e dei parametri di natura epidemiologica, demografica e gestionale stabiliti triennalmente dal piano sanitario regionale. 2. Il costo delle prestazioni erogate a favore di cittadini residenti al di fuori della regione Emilia-Romagna e' a carico delle Regioni di provenienza secondo la disciplina della mobilita' di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo di riordino.