Art. 2.
 
   1.  Il quarto comma dell'art. 8 della legge regionale n. 39/1983 e
successive modificazioni e' soppresso.
   2. Gli allegati A  e  B  alla  legge  regionale  n.  39/1983  sono
sostituiti,  rispettivamente,  dagli  allegati  A  e  B alla presente
legge.
   3. Gli effetti di cui al presente articolo decorrono dal 1 gennaio
1993.