Art. 2. 1. Il quarto comma dell'art. 8 della legge regionale n. 39/1983 e successive modificazioni e' soppresso. 2. Gli allegati A e B alla legge regionale n. 39/1983 sono sostituiti, rispettivamente, dagli allegati A e B alla presente legge. 3. Gli effetti di cui al presente articolo decorrono dal 1 gennaio 1993.