Art. 3. 1. Il sesto comma dell'art. 10 della legge regionale n. 39/1983 e' sostituito dai seguenti commi: "La nullita' di cui al quarto comma del presente articolo non opera: a) quando la ditta concessionaria richiedente accetta, per tutta la durata della concessione, di assoggettarsi ad un ricavo presunto del 100 per cento; b) in caso di istituzione, a carattere continuativo, di corse bis per studenti e/o per lavoratori aggiuntive al programma di esercizio vigente, la cui necessita' di attivazione sia adeguatamente provata; c) quando, per calamita' naturali, ci sia necessita' di percorsi alternativi che comportino un aumento superiore al 3 per cento del chilometraggio in concessione per ciascuna azienda. Una quota, di importo non superiore allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al secondo comma, lettera a) dell'art. 2, e' riservata al finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla attuazione dei servizi indicati alle lettere b) e c) del comma precedente. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il contributo regionale e' limitato alla quota eccedente il 3 per cento dei chilometri in concessione".