Art. 3.
 
   1. Il sesto comma dell'art. 10 della legge regionale n. 39/1983 e'
sostituito dai seguenti commi:
   "La nullita' di cui al quarto  comma  del  presente  articolo  non
opera:
     a) quando la ditta concessionaria richiedente accetta, per tutta
la  durata  della concessione, di assoggettarsi ad un ricavo presunto
del 100 per cento;
     b) in caso di istituzione, a carattere  continuativo,  di  corse
bis  per  studenti  e/o  per  lavoratori  aggiuntive  al programma di
esercizio vigente, la cui necessita' di attivazione sia adeguatamente
provata;
     c) quando, per calamita' naturali, ci sia necessita' di percorsi
alternativi che comportino un aumento superiore al 3  per  cento  del
chilometraggio in concessione per ciascuna azienda.
   Una  quota,  di  importo  non  superiore  allo 0,5 per cento dello
stanziamento di cui al secondo comma,  lettera  a)  dell'art.  2,  e'
riservata   al  finanziamento  dei  maggiori  oneri  derivanti  dalla
attuazione dei servizi indicati  alle  lettere  b)  e  c)  del  comma
precedente.  Nell'ipotesi  di  cui  alla  lettera  c)  il  contributo
regionale e' limitato  alla  quota  eccedente  il  3  per  cento  dei
chilometri in concessione".