Art. 4.
 
   1.  Il settimo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 39/1983
e' sostituito dal seguente comma:
   "I nuovi servizi comunali o le variazioni di  quelli  preesistenti
che prevedano un aumento chilometrico, fatti salvi quelli alternativi
posti  in  essere  a  seguito  di  calamita'  naturali,  non  possono
comportare alcun onere a carico dei fondi di  cui  al  secondo  comma
dell'art.  1  della  presente  legge.  La spesa relativa fa carico al
bilancio del comune concedente".
   La presente legge sara' pubblicata nel bollettino ufficiale  della
Regione;  e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, 11 maggio 1994
 
                               RECCHI
 
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(Omissis).