Art. 4. 1. Il settimo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 39/1983 e' sostituito dal seguente comma: "I nuovi servizi comunali o le variazioni di quelli preesistenti che prevedano un aumento chilometrico, fatti salvi quelli alternativi posti in essere a seguito di calamita' naturali, non possono comportare alcun onere a carico dei fondi di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge. La spesa relativa fa carico al bilancio del comune concedente". La presente legge sara' pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, 11 maggio 1994 RECCHI ------------ (Omissis).