Art. 10.
                          Norma transitoria
 
   1. Le associazioni turistiche pro-loco che, alla data  di  entrata
in vigore della presente legge, sono gia' iscritte all'Albo regionale
di  cui  alla  legge  regionale  25  gennaio  1989,  n. 9, conservano
l'iscrizione.
   2. I procedimenti pendenti alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge sono portati a compimento ai sensi della stessa.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
    Perugia, 10 maggio 1994
 
                              CARNIERI