Art. 10. Norma transitoria 1. Le associazioni turistiche pro-loco che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono gia' iscritte all'Albo regionale di cui alla legge regionale 25 gennaio 1989, n. 9, conservano l'iscrizione. 2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento ai sensi della stessa. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria. Perugia, 10 maggio 1994 CARNIERI