Art. 2.
                           Albo regionale
 
   1. Presso  la  giunta  regionale  dell'umbria  -  Ufficio  turismo
industria   alberghiera   -   e'  istituito  l'Albo  regionale  delle
associazioni turistiche "Pro-loco".
   2. L'iscrizione all'albo e' condizione per:
     a) partecipare alla designazione del rappresentante  delle  pro-
loco  in seno al consiglio di amministrazione dell'azienda competente
per territorio;
     b) partecipare al finanziamento regionale per  la  realizzazione
del programma di attivita'.
   3.   Per  l'iscrizione  all'Albo  devono  concorrere  le  seguenti
condizioni:
     a) che la localita' dove viene  istituita  la  pro-loco  sia  in
possesso   di   caratteristiche  storiche,  artistiche,  monumentali,
climatiche  o  paesaggistiche   e/o   di   tradizioni   nel   settore
dell'artigianato  e della produzione tipica locale atte a promuoverne
la valorizzazione turistica;
     b) che la costituzione della  pro-loco  sia  avvenuta  con  atto
pubblico  da  almeno  due anni e con le procedure previste dal codice
civile;
     c) che lo statuto della pro-loco  sia  informato  a  criteri  di
democraticita' e trasparenza;
     d)  che  nella  stessa  localita' non esista gia' altra pro-loco
riconosciuta ai sensi della presente legge.