Art. 2. Albo regionale 1. Presso la giunta regionale dell'umbria - Ufficio turismo industria alberghiera - e' istituito l'Albo regionale delle associazioni turistiche "Pro-loco". 2. L'iscrizione all'albo e' condizione per: a) partecipare alla designazione del rappresentante delle pro- loco in seno al consiglio di amministrazione dell'azienda competente per territorio; b) partecipare al finanziamento regionale per la realizzazione del programma di attivita'. 3. Per l'iscrizione all'Albo devono concorrere le seguenti condizioni: a) che la localita' dove viene istituita la pro-loco sia in possesso di caratteristiche storiche, artistiche, monumentali, climatiche o paesaggistiche e/o di tradizioni nel settore dell'artigianato e della produzione tipica locale atte a promuoverne la valorizzazione turistica; b) che la costituzione della pro-loco sia avvenuta con atto pubblico da almeno due anni e con le procedure previste dal codice civile; c) che lo statuto della pro-loco sia informato a criteri di democraticita' e trasparenza; d) che nella stessa localita' non esista gia' altra pro-loco riconosciuta ai sensi della presente legge.