Art. 3.
             Modalita' di iscrizione all'Albo regionale
 
   1. La pro-loco  interessata  alla  iscrizione  all'Albo  regionale
presenta   apposita   domanda  all'azienda  di  promozione  turistica
competente  per   territorio,   corredata   della   copia   dell'atto
costitutivo, dello statuto e di una relazione dalla quale risulti che
l'attivita'  svolta  sia  rispondente a quanto espressamente previsto
all'art. 1 e ricorrano i requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 2.
   2. L'azienda di promozione turistica richiede al Comune competente
per  territorio  il  parere  sulla  domanda  di  iscrizione all'Albo,
assegnando un termine non superiore a 40 giorni, decorso  inutilmente
il quale il parere si intende favorevole.
   3.   L'azienda   di   promozione   turistica   entro   30   giorni
dall'acquisizione  del  parere  comunale  trasmette  la  proposta  di
iscrizione,  corredata  dal  parere  comunale  nonche'  dalle proprie
valutazioni in merito, alla giunta  regionale  -  Ufficio  turismo  -
industria alberghiera.
   La  giunta  regionale  adotta  le  determinazioni di competenza in
ordine all'iscrizione all'Albo entro 30 giorni dal ricevimento  della
proposta dell'azienda di promozione turistica.
   4.  Al  consiglio  di  amministrazione delle aziende di promozione
turistica compete deliberare:
     a) sulle iscrizioni e cancellazioni dall'Albo regionale  di  cui
all'art. 2;
     b)  sulla  erogazione  di  eventuali  contributi alle pro-loco e
sulle determinazioni in ordine alle relative rendicontazioni.
   5. Qualora il consiglio non riesca a deliberare  entro  40  giorni
dalla convocazione, in ordine alla materia di cui al comma precedente
delibera l'organo esecutivo dell'azienda di promozione turistica.