Art. 3. Modalita' di iscrizione all'Albo regionale 1. La pro-loco interessata alla iscrizione all'Albo regionale presenta apposita domanda all'azienda di promozione turistica competente per territorio, corredata della copia dell'atto costitutivo, dello statuto e di una relazione dalla quale risulti che l'attivita' svolta sia rispondente a quanto espressamente previsto all'art. 1 e ricorrano i requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 2. 2. L'azienda di promozione turistica richiede al Comune competente per territorio il parere sulla domanda di iscrizione all'Albo, assegnando un termine non superiore a 40 giorni, decorso inutilmente il quale il parere si intende favorevole. 3. L'azienda di promozione turistica entro 30 giorni dall'acquisizione del parere comunale trasmette la proposta di iscrizione, corredata dal parere comunale nonche' dalle proprie valutazioni in merito, alla giunta regionale - Ufficio turismo - industria alberghiera. La giunta regionale adotta le determinazioni di competenza in ordine all'iscrizione all'Albo entro 30 giorni dal ricevimento della proposta dell'azienda di promozione turistica. 4. Al consiglio di amministrazione delle aziende di promozione turistica compete deliberare: a) sulle iscrizioni e cancellazioni dall'Albo regionale di cui all'art. 2; b) sulla erogazione di eventuali contributi alle pro-loco e sulle determinazioni in ordine alle relative rendicontazioni. 5. Qualora il consiglio non riesca a deliberare entro 40 giorni dalla convocazione, in ordine alla materia di cui al comma precedente delibera l'organo esecutivo dell'azienda di promozione turistica.