Art. 4.
                       Cancellazione dall'Albo
 
   1.  La  giunta  regionale,  su proposta dell'azienda di promozione
turistica competente, dispone la cancellazione  della  pro-loco  dall
Albo regionale per:
     a)  il  venir  meno del requisito previsto dall'art. 2, comma 3,
lett. c);
     b) attivita' non conforme alle finalita' di cui all'art. 1;
     c) non aver svolto alcuna attivita' nell'anno precedente.