Art. 4. Cancellazione dall'Albo 1. La giunta regionale, su proposta dell'azienda di promozione turistica competente, dispone la cancellazione della pro-loco dall Albo regionale per: a) il venir meno del requisito previsto dall'art. 2, comma 3, lett. c); b) attivita' non conforme alle finalita' di cui all'art. 1; c) non aver svolto alcuna attivita' nell'anno precedente.