Art. 6.
               Programmi di attivita' e finanziamenti
 
   1.  Entro il 31 gennaio di ciascun anno le associazioni turistiche
pro-loco iscritte all'Albo regionale fanno pervenire  all'azienda  di
promozione  turistica  competente  per  territorio,  il  programma di
attivita',  il  relativo  bilancio  preventivo   ed   il   rendiconto
dell'attivita' svolta nel precedente esercizio.
   2.  Le  aziende  di  promozione turistica, valutata l'attivita' di
ciascuna   pro-loco   iscritta   all'Albo,   e   sulla   base   delle
disponibilita'    del    proprio    bilancio,   contribuiscono   alla
realizzazione dei programmi di attivita' di ciascuna  pro-loco  anche
con interventi finanziari.