Art. 6. Programmi di attivita' e finanziamenti 1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le associazioni turistiche pro-loco iscritte all'Albo regionale fanno pervenire all'azienda di promozione turistica competente per territorio, il programma di attivita', il relativo bilancio preventivo ed il rendiconto dell'attivita' svolta nel precedente esercizio. 2. Le aziende di promozione turistica, valutata l'attivita' di ciascuna pro-loco iscritta all'Albo, e sulla base delle disponibilita' del proprio bilancio, contribuiscono alla realizzazione dei programmi di attivita' di ciascuna pro-loco anche con interventi finanziari.