Art. 7.
                  Contributi regionali alle aziende
       di promozione turistica per l'attivita' delle pro-loco
 
   1. La giunta regionale, annualmente, nell'ambito del finanziamento
dei  programmi di attivita' e dei bilanci di previsione, tenuto conto
delle  motivate  proposte  espresse  dalle  aziende   di   promozione
turistica,  assegna  alle  aziende stesse contributi finalizzati alle
attivita' delle pro-loco.
   2. Nell'ambito delle disponibilita' finanziarie di cui all'art.  9
la   giunta  regionale  puo'  erogare  contributi  sulla  base  della
presentazione di appositi programmi di attivita', anche relativamente
a  proposizioni  di  pro-loco  tra  loro  convenzionate   ovvero   di
organizzazione regionale o provinciale delle medesime.
   3.  Le istanze volte al conseguimento dei benefici di cui al comma
precedente sono inoltrate, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla
giunta regionale.
   4. La rendicontazione delle spese effettuate ai sensi del presente
articolo e' trasmessa, a cura dei soggetti beneficiari, entro  il  28
febbraio   di  ciascun  anno,  all'azienda  di  promozione  turistica
competente per territorio per i casi di cui al comma 1,  alla  giunta
regionale  per  i  casi  di  cui  ai  commi  successivi  del presente
articolo.