Art. 7. Contributi regionali alle aziende di promozione turistica per l'attivita' delle pro-loco 1. La giunta regionale, annualmente, nell'ambito del finanziamento dei programmi di attivita' e dei bilanci di previsione, tenuto conto delle motivate proposte espresse dalle aziende di promozione turistica, assegna alle aziende stesse contributi finalizzati alle attivita' delle pro-loco. 2. Nell'ambito delle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 9 la giunta regionale puo' erogare contributi sulla base della presentazione di appositi programmi di attivita', anche relativamente a proposizioni di pro-loco tra loro convenzionate ovvero di organizzazione regionale o provinciale delle medesime. 3. Le istanze volte al conseguimento dei benefici di cui al comma precedente sono inoltrate, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla giunta regionale. 4. La rendicontazione delle spese effettuate ai sensi del presente articolo e' trasmessa, a cura dei soggetti beneficiari, entro il 28 febbraio di ciascun anno, all'azienda di promozione turistica competente per territorio per i casi di cui al comma 1, alla giunta regionale per i casi di cui ai commi successivi del presente articolo.