Art. 9.
                          Norma finanziaria
 
   1. Per l'attuazione  della  presente  legge  e'  autorizzata,  per
l'anno  1994,  la  spesa  di  lire 150.000.000 con iscrizione al cap.
5302, nello stato di previsione della spesa del  bilancio  regionale,
denominato  "Contributo  alle  aziende di promozione turistica per la
realizzazione  dei  programmi   di   attivita'   delle   associazioni
turistiche pro-loco iscritte all'Albo regionale.
   2.  Per  gli  anni  dal  1995  in  poi l'entita' della spesa sara'
determinata con leggi di bilancio a norma del secondo comma dell'art.
5 della legge regionale di contabilita' 3 maggio 1978, n. 23.