Art. 9. Norma finanziaria 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 150.000.000 con iscrizione al cap. 5302, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, denominato "Contributo alle aziende di promozione turistica per la realizzazione dei programmi di attivita' delle associazioni turistiche pro-loco iscritte all'Albo regionale. 2. Per gli anni dal 1995 in poi l'entita' della spesa sara' determinata con leggi di bilancio a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge regionale di contabilita' 3 maggio 1978, n. 23.