Art. 4.
                   Effetti giuridici ed economici
 
   1. Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento decorrono
dalla data di assunzione in ruolo  a  seguito  dell'espletamento  del
concorso.
   2.  Al  personale  inquadrato  ai  sensi  delle  disposizioni  che
precedono compete il trattamento economico iniziale  della  qualifica
di inquadramento.