Art. 5.
                          Norme finanziarie
 
   1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della presente legge si
provvede mediante utilizzo  delle  somme  stanziate  nello  stato  di
previsione  del  bilancio  per  l'anno  1994  e  seguenti al capitolo
1210101  relativo  al   trattamento   economico,   previdenziale   ed
assistenziale del personale regionale.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, 18 maggio 1994
 
                               RECCHI