Art. 5. Norme finanziarie 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate nello stato di previsione del bilancio per l'anno 1994 e seguenti al capitolo 1210101 relativo al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, 18 maggio 1994 RECCHI