la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Autorizzazione all'acquisto di alloggi
 
   1.  La  presidenza  della  Regione  e' autorizzata all'acquisto di
abitazioni da destinare agli appartenenti alle forze dell'ordine,  di
cui  alla  legge  regionale  31  dicembre  1985, n. 54, gia' allocati
nell'immobile sito in via Messina  Marine  n.  725-725/A,  dichiarato
inagibile.
   2.   Le  abitazioni  di  cui  al  comma  1  debbono  possedere  le
caratteristiche previste nell'articolo 2  della  legge  regionale  31
dicembre 1985, n. 54.
   3.  Le  competenze,  gia'  attribuite  all'Alto commissario per il
coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa dall'articolo
3 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54 sono  esercitate  dal
presidente della Regione.