la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione all'acquisto di alloggi 1. La presidenza della Regione e' autorizzata all'acquisto di abitazioni da destinare agli appartenenti alle forze dell'ordine, di cui alla legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54, gia' allocati nell'immobile sito in via Messina Marine n. 725-725/A, dichiarato inagibile. 2. Le abitazioni di cui al comma 1 debbono possedere le caratteristiche previste nell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54. 3. Le competenze, gia' attribuite all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa dall'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54 sono esercitate dal presidente della Regione.