Art. 2.
             Locazione degli alloggi e spese di gestione
 
   1.   L'assegnazione  degli  alloggi  e'  effettuata  in  locazione
semplice con l'applicazione del canone sociale previsto dalla legge 8
agosto 1977, n. 513, e  successive  modifiche  e  integrazioni  anche
regionali.
   2. Le spese condominiali rimangono a carico dei locatari.
   3.  Alla  stipula  dei  contratti di locazione e alla manutenzione
straordinaria degli alloggi provvede la presidenza della Regione.
   4. I canoni di locazione affluiranno nel bilancio della Regione.