Art. 2. Locazione degli alloggi e spese di gestione 1. L'assegnazione degli alloggi e' effettuata in locazione semplice con l'applicazione del canone sociale previsto dalla legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modifiche e integrazioni anche regionali. 2. Le spese condominiali rimangono a carico dei locatari. 3. Alla stipula dei contratti di locazione e alla manutenzione straordinaria degli alloggi provvede la presidenza della Regione. 4. I canoni di locazione affluiranno nel bilancio della Regione.