Art. 3.
                     Oneri fianziari transitori
 
   1. E' posto a carico del bilancio della Regione  l'onere  relativo
alle  somme eventualmente corrisposte a titolo di canoni di locazione
o di indennita' di requisizione in relazione  alla  sistemazione  del
personale  indicato  all'articolo 1, per il periodo intercorrente tra
lo sgombero dell'immobile sito in via Messina Marine n.  725-725/A  e
la consegna delle abitazioni di cui alla presente legge.