Art. 3. Oneri fianziari transitori 1. E' posto a carico del bilancio della Regione l'onere relativo alle somme eventualmente corrisposte a titolo di canoni di locazione o di indennita' di requisizione in relazione alla sistemazione del personale indicato all'articolo 1, per il periodo intercorrente tra lo sgombero dell'immobile sito in via Messina Marine n. 725-725/A e la consegna delle abitazioni di cui alla presente legge.