Art. 4.
           Assegnazione auto blindate a deputati regionali
 
   1. Il presidente della Regione, su richiesta degli organi preposti
alla  sicurezza  pubblica,  dispone  a  favore dei deputati regionali
l'assegnazione  di  auto   blindate   con   il   relativo   personale
specializzato, fiduciario e disponibile all'espletamento del servizio
in oggetto.
   2.  Al  personale  di  cui  al  comma  1  va  garantito  anche  il
trattamento economico per le missioni e lo straordinario in  rapporto
alle esigenze di servizio.