Art. 4. Assegnazione auto blindate a deputati regionali 1. Il presidente della Regione, su richiesta degli organi preposti alla sicurezza pubblica, dispone a favore dei deputati regionali l'assegnazione di auto blindate con il relativo personale specializzato, fiduciario e disponibile all'espletamento del servizio in oggetto. 2. Al personale di cui al comma 1 va garantito anche il trattamento economico per le missioni e lo straordinario in rapporto alle esigenze di servizio.