Art. 2. 1. In attesa dell'adozione dei provvedimenti statali necessari per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 4 del decreto legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, e successive modifiche, l'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato a corrispondere, a titolo di anticipazione, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al medesimo art. 4, comma 4, ai lavoratori ivi indicati in misura non superiore all'80 per cento del trattamento spettante a carico della Cassa integrazione guadagni straordinaria e per il periodo massimo di tempo previsto dall'intervento statale. 2. Per la liquidazione del trattamento di cui al comma 1 l'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato a provvedere al versamento delle somme occorrenti alle societa' da cui i lavoratori dipendono. 3. Attraverso accordi tra la Regione ed i competenti organi di Stato saranno disciplinate le modalita' per il recupero da parte della Regione stessa delle somme anticipate.