Art. 2.
 
   1. In attesa dell'adozione dei provvedimenti statali necessari per
la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 4 del decreto  legge
29  marzo  1991,  n.  108, convertito con modificazioni dalla legge 1
giugno 1991, n. 169, e successive  modifiche,  l'assessore  regionale
per  il  lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione  e'  autorizzato   a   corrispondere,   a   titolo   di
anticipazione, il trattamento straordinario di integrazione salariale
di  cui  al  medesimo  art. 4, comma 4, ai lavoratori ivi indicati in
misura non superiore all'80 per cento  del  trattamento  spettante  a
carico  della  Cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  e per il
periodo massimo di tempo previsto dall'intervento statale.
   2.  Per  la  liquidazione  del  trattamento  di  cui  al  comma  1
l'assessore  regionale  per  il  lavoro,  la  previdenza  sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato a  provvedere
al   versamento  delle  somme  occorrenti  alle  societa'  da  cui  i
lavoratori dipendono.
   3. Attraverso accordi tra la Regione ed  i  competenti  organi  di
Stato  saranno  disciplinate  le  modalita'  per il recupero da parte
della Regione stessa delle somme anticipate.