Art. 3.
 
   1. La Regione siciliana,  nel  quadro  degli  interventi  disposti
dall'art.  4  del decreto legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con
modificazioni dalla  legge  1  giugno  1991,  n.  169,  e  successive
modifiche,   e'  autorizzata  a  promuovere,  con  le  modalita'  ivi
previste, iniziative volte  al  reimpiego  produttivo  di  lavoratori
diversi  da quelli disciplinati dal medesimo art. 4, che fruiscano di
interventi  straordinari  di  integrazione   salariale,   ovvero   di
lavoratori  iscritti nelle liste di mobilita' di cui all'art. 6 della
legge 23 luglio 1991, n.  223,  e  successive  modifiche,  ed  aventi
diritto   alla   relativa  indennita',  utilizzando  a  tal  fine  le
disponibilita' degli stanziamenti introdotti dall'art. 8 della  legge
regionale 15 maggio 1991, n. 23.