Art. 3. 1. La Regione siciliana, nel quadro degli interventi disposti dall'art. 4 del decreto legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, e successive modifiche, e' autorizzata a promuovere, con le modalita' ivi previste, iniziative volte al reimpiego produttivo di lavoratori diversi da quelli disciplinati dal medesimo art. 4, che fruiscano di interventi straordinari di integrazione salariale, ovvero di lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modifiche, ed aventi diritto alla relativa indennita', utilizzando a tal fine le disponibilita' degli stanziamenti introdotti dall'art. 8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 23.