Art. 4. 1. Per le finalita' dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, e della presente legge, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 9.400 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilita' del fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi, iscritto nel bilancio del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.