Art. 4.
 
   1.  Per  le  finalita' dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio
1993, n. 3, e della presente legge, e' autorizzata,  per  l'esercizio
finanziario in corso, la spesa di lire 9.400 milioni, cui si provvede
con  parte  delle disponibilita' del fondo destinato al finanziamento
di  nuovi  interventi  legislativi,  iscritto  nel bilancio del fondo
siciliano  per  l'assistenza  ed  il  collocamento   dei   lavoratori
disoccupati.