Art. 5.
 
   1.  La  presente  legge  sara' pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana ed entrera' in vigore il giorno successivo  a
quello della sua pubblicazione.
   2.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Palermo, 23 maggio 1994
 
                               MARTINO
      Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale,
             la formazione professionale e l'emigrazione
                                DRAGO