Art. 5. 1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 23 maggio 1994 MARTINO Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione DRAGO