Art. 10.
                               Deleghe
 
   1.   Le   nomine   di   competenza   regionale   ad  incarichi  di
amministratore  delle   istituzioni   pubbliche   di   assistenza   e
beneficenza  sono delegate ai Comuni nei quali tali istituzioni hanno
sede legale.
   2.  Decorsi  inutilmente  i  termini  per  la   nomina,   provvede
direttamente la Regione.