Art. 11. Attivita' dei nominati 1. Ciascun nominato, quando ne sia richiesto, e' tenuto ad inviare all'organo che lo ha nominato una relazione sull'attivita' svolta. 2. Quando la nomina sia stata effettuata dal Consiglio regionale la relazione di cui al comma 1 viene richiesta dal Presidente del Consiglio previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. 3. La Giunta o il suo componente competente alla nomina hanno facolta' di comunicare al nominato, in ogni tempo, le linee programmatiche ispiratrici dell'azione di governo della Regione nello specifico settore in cui il nominato opera.