Art. 11.
                       Attivita' dei nominati
 
   1. Ciascun nominato, quando ne sia richiesto, e' tenuto ad inviare
all'organo che lo ha nominato una relazione sull'attivita' svolta.
   2.  Quando  la nomina sia stata effettuata dal Consiglio regionale
la relazione di cui al comma 1 viene  richiesta  dal  Presidente  del
Consiglio previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
   3.  La  Giunta  o  il  suo componente competente alla nomina hanno
facolta'  di  comunicare  al  nominato,  in  ogni  tempo,  le   linee
programmatiche ispiratrici dell'azione di governo della Regione nello
specifico settore in cui il nominato opera.