Art. 12.
   Procedimento per la dichiarazione di decadenza o per la revoca
 
   1.  Nei  casi in cui spetta ad un organo della Regione pronunciare
la decadenza o disporre la revoca dei nominati, si applicano le norme
di cui al presente articolo.
   2. La decadenza e' pronunciata per il sopravvenire  di  situazioni
di  incompatibilita',  della perdita dei requisiti di onorabilita', o
negli altri casi di decadenza previsti dalla legge.
   3. La revoca puo' essere disposta ove la funzione affidata risulti
espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in  contrasto  con  i
fini  del soggetto giuridico presso cui e' svolta la funzione e con i
programmi dettati dalla Regione.
   4. I provvedimenti di decadenza o di  revoca  vengono  pronunciati
dallo stesso organo competente per la nomina, previa contestazione ed
instaurazione  di  un  adeguato contraddittorio con l'interessato con
assegnazione di un termine a difesa non  inferiore  a  dieci  giorni.
Quando  l'adozione  dei  provvedimenti  stessi  spetti  ad  un organo
collegiale, a tali adempimenti  provvede  il  Presidente  dell'organo
stesso.
   5. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pubblicati sul
Bollettino ufficiale.