Art. 12. Procedimento per la dichiarazione di decadenza o per la revoca 1. Nei casi in cui spetta ad un organo della Regione pronunciare la decadenza o disporre la revoca dei nominati, si applicano le norme di cui al presente articolo. 2. La decadenza e' pronunciata per il sopravvenire di situazioni di incompatibilita', della perdita dei requisiti di onorabilita', o negli altri casi di decadenza previsti dalla legge. 3. La revoca puo' essere disposta ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui e' svolta la funzione e con i programmi dettati dalla Regione. 4. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pronunciati dallo stesso organo competente per la nomina, previa contestazione ed instaurazione di un adeguato contraddittorio con l'interessato con assegnazione di un termine a difesa non inferiore a dieci giorni. Quando l'adozione dei provvedimenti stessi spetti ad un organo collegiale, a tali adempimenti provvede il Presidente dell'organo stesso. 5. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pubblicati sul Bollettino ufficiale.