Art. 14. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione. 2. Le disposizioni stesse si applicano, in quanto compatibili, anche alle nomine o alle designazioni di componenti degli organi di enti pubblici quando alla loro nomina concorrono la Regione o gli enti da essa dipendenti. Si applicano altresi' alle nomine di componenti degli organi di persone giuridiche, comprese quelle effettuate ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile. 3. Le disposizioni del presente Capo non si applicano agli organi fondamentali della Regione e agli organi in cui si articola il Consiglio regionale.