Art. 14.
                       Ambito di applicazione
 
   1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano agli organi di
amministrazione     attiva,     consultiva     e     di     controllo
dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle aziende dipendenti
dalla Regione.
   2. Le disposizioni stesse si  applicano,  in  quanto  compatibili,
anche  alle  nomine o alle designazioni di componenti degli organi di
enti pubblici quando alla loro nomina concorrono  la  Regione  o  gli
enti  da  essa  dipendenti.  Si  applicano  altresi'  alle  nomine di
componenti  degli  organi  di  persone  giuridiche,  comprese  quelle
effettuate ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile.
   3.  Le disposizioni del presente Capo non si applicano agli organi
fondamentali della Regione e  agli  organi  in  cui  si  articola  il
Consiglio regionale.