Art. 15.
               Scadenza e ricostituzione degli organi
 
   1.  Gli  organi  di cui al comma 1 dell'art. 14 esercitano le loro
funzioni fino alla scadenza, tranne che sia diversamente disposto  in
modo espresso.
   2.  La  ricostruzione  degli  organi  deve avvenire in tempo utile
affinche' il relativo atto consegua efficacia  prima  della  scadenza
degli stessi.
   3.  Ove, per qualunque ragione, non sia stato possibile provvedere
nel termine di cui al comma 2, gli organi debbono essere ricostituiti
entro il periodo di proroga di cui agli articoli 18 e 19.
   4. Nel caso in cui, entro il quarto giorno precedente la fine  del
periodo di proroga, la nomina non sia stata ancora effettuata ad essa
provvede  nei  tre  giorni  successivi  il  Presidente  della  Giunta
regionale; quando la nomina o la designazione sia di  competenza  del
Consiglio  vi  provvede la Giunta regionale ai sensi della lettera i)
del comma 2 dell'art. 19 dello Statuto.
   5. Gli organi ricostituiti ai sensi dei commi  3  e  4  esercitano
immediatamente  le  loro  funzioni anche se il periodo di proroga non
sia ancora esaurito.