Art. 16.
                    Scadenza per fine legislatura
 
   1. Gli organi la cui durata in carica  e'  indicata  con  generico
riferimento  alla  durata del Consiglio regionale o della legislatura
scadono:
     a)  il  novantesimo  giorno successivo alla data di insediamento
del Consiglio regionale se  le  nomine  o  le  designazioni  sono  di
competenza dello stesso Consiglio;
     b)il  sessantesimo  giorno  successivo all'elezione della Giunta
regionale se le nomine o le designazioni  sono  di  competenza  della
stessa Giunta o del suo Presidente o di suoi componenti.
   2.  Qualora  si  tratti  di nomine da effettuarsi da parte di enti
dipendenti dalla Regione, si applicano le stesse scadenze di  cui  al
comma  1,  a  seconda  che  le nomine stesse spettino rispettivamente
all'organo assembleare o all'organo esecutivo.
   3. Qualora le nomine divengano esecutive prima della scadenza  dei
termini  di  cui  al  comma 1, esse sono immediatamente operative e i
nuovi titolari subentrano nell'incarico.