Art. 16. Scadenza per fine legislatura 1. Gli organi la cui durata in carica e' indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono: a) il novantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio; b)il sessantesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente o di suoi componenti. 2. Qualora si tratti di nomine da effettuarsi da parte di enti dipendenti dalla Regione, si applicano le stesse scadenze di cui al comma 1, a seconda che le nomine stesse spettino rispettivamente all'organo assembleare o all'organo esecutivo. 3. Qualora le nomine divengano esecutive prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, esse sono immediatamente operative e i nuovi titolari subentrano nell'incarico.