Art. 17.
                        Nomine su degnazione
 
   1.  Quando  gli  organi  regionali   debbano   provvedere   previa
designazione   di  altri  soggetti,  le  designazioni  devono  essere
richieste  entro  il  sessatesimo  giorno  precedente   la   scadenza
ordinaria o entro i termini stabiliti dal comma 1 dell'art. 16.
   2. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, l'organo
competente  provvede  a  nominare i componenti gia' designati. In tal
caso il collegio opera ad ogni effetto come se fosse costituito  solo
dai  soggetti  nominati.  L'organo  viene  integrato  mano a mano che
pervengono le designazioni.
   3. Non si provvede alle nomine se le designazioni tempestive  sono
meno  di  tre  o  in  numero  tale che l'organo, in base alla propria
disciplina, non possa operare.
   4. Nel caso di cui al comma 3 e fino a quando le designazioni  non
raggiungano   il   numero  indicato,  si  prescinde  dalla  pronuncia
dell'organo  in  tutti  i  procedimenti  in  cui  esso  ha   funzione
consultiva;  ove  si  tratti  di  organi  che esercitano funzioni non
meramente consultive, il Presidente della Giunta regionale nomina  un
commissario,  in  possesso  dei  requisiti richiesti per ricoprire la
carica, che opera fino alla ricostituzione dell'organo.
   5. Il Presidente della Giunta regionale provvede altresi', secondo
le stesse modalita' di cui al comma 4, alla nomina di un  commissario
per  gli organi da costituirsi con procedimenti elettorali quando gli
organi stessi siano scaduti  e  non  si  sia  provveduto  alle  nuove
elezioni.