Art. 18. Regime di proroga 1. Salvo espressa diversa disposizione, gli organi di amministrazione attiva non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni. In questo periodo gli organi scaduti possono adottare gli atti meramente esecutivi nonche' gli atti urgenti e indifferibili specificamente motivando in ordine a tale urgenza e indifferibilita'. Ogni altro atto eventualmente assunto e' illeggittimo. 2. Gli organi consultivi e di controllo non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per novanta giorni. In tale periodo essi conservano la pienezza delle loro funzioni. 3. Decorso il periodo di proroga di cui ai commi 1 e 2 senza che si sia provveduto alla ricostituzione, gli organi scaduti decadono e gli atti eventualmente adottati sono nulli di diritto e per le attivita' prestate non possono essere corrisposte indennita', compensi e rimborsi spese di qualsiasi natura. 4. Gli organi ricostituiti nel periodo di proroga esercitano immediatamente le loro funzioni, anche se il periodo di proroga non si e' esaurito.