Art. 18.
                          Regime di proroga
 
   1.   Salvo   espressa   diversa   disposizione,   gli   organi  di
amministrazione attiva  non  ricostituiti  alla  loro  scadenza  sono
prorogati  per  quarantacinque  giorni.  In questo periodo gli organi
scaduti possono adottare gli atti  meramente  esecutivi  nonche'  gli
atti  urgenti  e  indifferibili  specificamente motivando in ordine a
tale  urgenza  e  indifferibilita'.  Ogni  altro  atto  eventualmente
assunto e' illeggittimo.
   2. Gli organi consultivi e di controllo non ricostituiti alla loro
scadenza  sono  prorogati  per  novanta  giorni. In tale periodo essi
conservano la pienezza delle loro funzioni.
   3. Decorso il periodo di proroga di cui ai commi 1 e 2  senza  che
si  sia provveduto alla ricostituzione, gli organi scaduti decadono e
gli atti eventualmente adottati  sono  nulli  di  diritto  e  per  le
attivita'   prestate   non  possono  essere  corrisposte  indennita',
compensi e rimborsi spese di qualsiasi natura.
   4. Gli organi  ricostituiti  nel  periodo  di  proroga  esercitano
immediatamente  le  loro funzioni, anche se il periodo di proroga non
si e' esaurito.