Art. 19.
        Proroga degli organi nominati dal Consiglio regionale
 
   1. Gli organi la cui nomina spetta al Consiglio regionale  restano
in  carica  fino al rinnovo, anche se scaduti. Essi tuttavia decadono
qualora il Consiglio regionale, entro i due mesi successivi alla loro
scadenza, non ne deliberi motivatamente a  maggioranza  assoluta  dei
suoi  componenti  la proroga per un tempo determinato, in nessun caso
superiore a sei mesi decorrenti dalla prima scadenza.
   2. Durante il periodo di proroga previsto dal comma 1  gli  organi
prorogati conservano la pienezza delle loro funzioni.