Art. 2. Casi particolari di competenza della Giunta 1. E' consentito alla Giunta effettuare nomine di rappresentanti della Regione previste dagli atti costitutivi di enti, associazioni, fondazioni od organismi di altro genere, anche di natura privata, alle seguenti condizioni: a) che le finalita' dell'organismo siano coerenti con i principi fondamentali dello Statuto regionale; b) che prima dell'adozione dell'atto costitutivo che prevede la partecipazione della Regione la Giunta regionale abbia espresso il consenso alla partecipazione stessa; c) che gli atti costitutivi non individuino l'organo della Regione competente ad effettuare la nomina. 2. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, effettua un censimento dei casi in cui dai vigenti atti costitutivi e' prevista la presenza di rappresentanti regionali negli organismi di cui al comma 1 e ne promuove la modifica in conformita' alle condizioni ivi stabilite. Nelle more e per non piu' di una volta la Giunta procede alle nomine, salvo che non ritenga di astenersene per motivi di opportunita'.