Art. 2.
             Casi particolari di competenza della Giunta
 
   1.  E'  consentito alla Giunta effettuare nomine di rappresentanti
della Regione previste dagli atti costitutivi di enti,  associazioni,
fondazioni  od  organismi  di  altro genere, anche di natura privata,
alle seguenti condizioni:
     a) che le finalita' dell'organismo siano coerenti con i principi
fondamentali dello Statuto regionale;
     b) che prima dell'adozione dell'atto costitutivo che prevede  la
partecipazione  della  Regione  la Giunta regionale abbia espresso il
consenso alla partecipazione stessa;
     c) che gli  atti  costitutivi  non  individuino  l'organo  della
Regione competente ad effettuare la nomina.
   2.  La  Giunta  regionale,  entro  tre mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, effettua un censimento  dei  casi  in  cui  dai
vigenti  atti  costitutivi  e' prevista la presenza di rappresentanti
regionali negli organismi di cui al comma 1 e ne promuove la modifica
in conformita' alle condizioni ivi stabilite. Nelle more  e  per  non
piu'  di  una  volta  la  Giunta  procede  alle nomine, salvo che non
ritenga di astenersene per motivi di opportunita'.