Art. 21.
                  Disposizioni transitorie e finali
 
   1.  Restano validi gli atti di ricostituzione degli organi scaduti
anteriormente alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge
emanati  in  attuazione  dei  seguenti  decreti  legge concernenti la
"Disciplina della proroga degli organi amministrativi": 18  settembre
1992,  n.  381;  19  novembre 1992, n. 439; 18 gennaio 1993, n. 7; 19
marzo 1993, n. 69; 20 maggio 1993, n. 150; 19 luglio 1993, n. 239; 17
settembre 1993, n. 363; 19 novembre 1993, n. 463; 17 gennaio 1994, n.
33 e 17 marzo 1994, n. 179.
   2. Sempre che non siano illegittimi per altri motivi,  sono  fatti
salvi gli atti emanati dagli organi scaduti fino alla data di entrata
in vigore della presente legge.
   3.  Gli  organi  scaduti  alla  data  di  entrata  in vigore della
presente legge ed operanti pertanto in regime  di  proroga  di  fatto
devono  essere  ricostituiti,  salvo  che  non  si  provveda ai sensi
dell'art. 30, entro quarantacinque giorni dalla data  medesima;  alla
ricostituzione provvedono il Presidente della Giunta regionale per le
nomine  di  competenza della Giunta e dei suoi componenti e la Giunta
regionale, ai sensi della lettera i) del comma 2 dell'art.  19  dello
Statuto, per le nomine di competenza del Consiglio regionale.
   4.  Nelle  more  del procedimento di ricostituzione dell'organo il
regime degli atti e' quello previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 18.
   5. Decorso il termine  di  cui  al  comma  3,  senza  che  si  sia
provveduto alla ricostituzione, si applica il comma 3 dell'art. 18.