Art. 22. Nozione e ambito di applicazione 1. Ai fini del presente Capo per organi collegiali si intendono quelli alla cui titolarita' sono preposti piu' soggetti e ai quali la legge o il regolamento attribuiscono funzioni di amministrazione attiva o consultiva. 2. Le disposizioni del presente Capo si applicano in assenza di specifiche diverse disposizioni della legge istitutiva o dei regolamenti interni degli organi collegiali. 3. Le disposizioni del presente Capo non si applicano agli organi fondamentali della Regione e agli organi in cui si articola il Consiglio regionale.