Art. 22.
                  Nozione e ambito di applicazione
 
   1.  Ai  fini  del presente Capo per organi collegiali si intendono
quelli alla cui titolarita' sono preposti piu' soggetti e ai quali la
legge o il  regolamento  attribuiscono  funzioni  di  amministrazione
attiva o consultiva.
   2.  Le  disposizioni  del presente Capo si applicano in assenza di
specifiche  diverse  disposizioni  della  legge  istitutiva   o   dei
regolamenti interni degli organi collegiali.
   3.  Le disposizioni del presente Capo non si applicano agli organi
fondamentali della Regione e  agli  organi  in  cui  si  articola  il
Consiglio regionale.