Art. 23.
                 Durata e funzionamento dei Collegi
 
   1. I Collegi durano in carica quattro anni.
   2.  Il  Presidente  del  Collegio  convoca le sedute, determinando
l'ordine del giorno, su propria iniziativa o su richiesta  di  almeno
un   terzo   dei  componenti.  Egli  presiede  al  loro  svolgimento,
assegnando la parola e ponendo in votazione le deliberazioni.
   3.  Il  segretario,  scelto   tra   dipendenti   regionali,   cura
l'attuazione  di tutti gli adempimenti relativi alla costituzione, al
funzionamento e, per quanto di sua competenza,  all'attuazione  delle
deliberazioni.
   4.  Il  Collegio delibera con la presenza di almeno la meta' degli
aventi diritto al voto.  Sono  fatte  salve  le  regole  relative  al
funzionamento dei Collegi in sede di esame di piani, programmi e atti
di indirizzo a carattere generale.
   5.  Se  una  questione all'ordine del giorno e' stata rinviata per
mancanza del  numero  legale,  nella  nuova  riunione  convocata  per
trattare dello stesso oggetto il Collegio puo' deliberare validamente
purche'  siano presenti almeno 1/4 dei componenti (con arrotondamento
all'unita' superiore) e comunque non meno di due.  Della  circostanza
dev'essere fatta specifica menzione nell'avviso di convocazione.
   6.  Ove  la legge o il regolamento interno non rendano decisivo il
voto del presidente la parita' dei voti  equivale  al  rigetto  della
proposta.
   7.  Le  disposizioni  dei  commi 4 e 5 non si applicano ai Collegi
che, per la loro natura, debbano necessariamente  deliberare  con  la
presenza di tutti i loro componenti.