Art. 25.
                       Ambiti di applicazione
 
   1.  Le  disposizioni del presente Capo si applicano agli istituti,
alle aziende e agli enti regionali o dipendenti dalla  Regione  -  di
seguito  nel  presente  Capo denominati "enti dipendenti" - che siano
per legge sottoposti al suo controllo o vigilanza.