Art. 26.
                          D i r e t t i v e
 
   1.  Il  Presidente  della  Giunta   regionale,   previa   conforme
deliberazione  della  stessa, emana le direttive cui deve conformarsi
l'attivita' degli enti dipendenti.
   2.  L'emanazione  delle  direttive  non  puo'  essere  delegata  a
componenti della Giunta.